Ammendante

Ammendante vegetale

Da inizio 2016 la S.A.BA.R. S.p.A. è iscritta al registro dei produttori dei fertilizzanti del Ministero delle Politiche Agricole con il prodotto “ammendante vegetale semplice non compostato” derivante dalla sminuzzatura di sfalci d’erba, foglie, ramaglie e scarti di legno vergine raccolto nei centri di raccolta presenti sul territorio della Provincia di Reggio Emilia, Modena e Mantova.

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Il prodotto

L’ammendante vegetale semplice non compostato è presente nel registro nazionale dei fertilizzanti con il numero di registro 16059/16 ed è frutto di una sola lavorazione meccanica (trito-vagliatura) di ramaglie e residui legnosi non trattati chimicamente con a monte una selezione manuale della frazione estranea conferita erroneamente dai cittadini.
Il prodotto può anche essere utilizzato in agricoltura biologica, come da registro dei fertilizzanti, N. 22823/18 del MIPAAF – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
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Il prodotto è conforme al D.Lgs. 75/2010, Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Vagliatura

La vagliatura avviene con un vaglio con maglia di 1, 2 o 3 cm, pertanto il prodotto si presenta uniforme e con pezzature inferiori a 1,2 o 3 cm.

Dalla media delle analisi effettuate sull’ammendante non compostato verde prodotto da S.A.BA.R. S.p.A. si evince che il materiale contiene indicativamente:

PARAMETRO RISULTATO Limiti iposti dal
D.Lgs. 29 Aprile 2010, N°75
UNITA’ di MISURA
pH 6,01 Compreso tra 6 e 8 /
Umidità 44,39 Inferiore al 50 % %
Azoto organico 1,32 N organico / N totale > 80 % % p/p s.s.
Azoto ammoniacale 1.286 mg/kg s.s.
Azoto totale 1,45 % s.s.
Carbonio Organico Totale 41,47 > 40 % % p/p s.s.
Fosforo totale < 0,5 % s.s.
Potassio 0,48 % s.s.
Indice di germinazione 75,2 > 60 %
Salmonella assente assente /25g
Escherichia Coli <10 1.000  ufc/g

Inoltre sono analizzate anche le presenze di metalli quali cadmio, cromo, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco e non risultano essere presenti, se non in forma minimale e del tutto irrilevante, come si può evincere dalle analisi dettagliate sotto riportate.

L’ammendante vegetale semplice non compostato deve essere utilizzato esclusivamente come ammendante agricolo ed è privato di elementi estranei quali: plastica, chiodi, fili, bulloni ed ogni altro elemento estraneo al legno, come richiesto dal D.Lgs 75/2010 (f.e. < 0,5 % su s.s.)

Ammendante non compostato

L’ammendante ritirato dalle aziende agricole viene poi distribuito uniformemente sul campo da concimare.
Tale materiale non rientra nel Regolamento della Regione Emilia Romagna, N. 3 del 15 Dicembre 2017, sull’utilizzo degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, in quanto all’art. 2 comma J.4) recita che sono inclusi in tale regolamento i “fertilizzanti ai sensi del d.lgs. n. 75 del 2010 e in particolare quelli inclusi negli allegati 1 “Concimi” e 2 “Ammendanti” se con un titolo in azoto superiore all’1%, nonché quelli inclusi nell’allegato 3 “Correttivi”, derivanti da materiali biologici e contenenti azoto con qualunque titolo”.
Pertanto l’ammendante non compostato non rientra nel Regolamento Regionale sopracitato, in quanto come si evince dalle analisi sotto riportate, il contenuto di Azoto Totale sul materiale tal quale in uscita dall’impianto di S.A.BA.R. S.p.A. è inferiore all’1%.
Infine l’agricoltore ara il terreno con l’ammendante in modo che si mescoli alla terra, la quale rilascerà pian piano la sostanza organica necessaria alle coltivazioni successive.

Info utili

Qualora siate interessati a visionare o ritirare il materiale presso la sede di S.A.BA.R. S.p.A. in Via Levata, 64 a Novellara (RE), potete contattare il Sig. Danilo Mattioli.
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